Un cittadino ha proposto opposizione a sanzione amministrativa emessa dalla Prefettura per violazione della legge sugli assegni. Il ricorrente contestava l'utilizzabilità dei documenti depositati dall'Amministrazione, poiché allegati in modo disordinato, senza elenco e non numerati, in presunta violazione delle norme processuali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che quando l'Amministrazione deposita gli atti su ordine del giudice, l'utilizzabilità dei documenti non è subordinata alle formalità di rito previste per la costituzione in giudizio delle parti. Di conseguenza, il cittadino perde il ricorso ed è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
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