Un cliente ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da una società di fornitura per presunti consumi insoluti di energia e gas. La società ha depositato i contratti sottostanti solo durante la prima udienza di giudizio, omettendo l'elencazione nel verbale e le verifiche della cancelleria. L'utente ha eccepito subito l'irregolarità di tale deposito. Ciononostante, i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili i documenti e hanno condannato il cliente al pagamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'utente, stabilendo che una produzione documentale irrituale non può costituire prova se la controparte la contesta tempestivamente. In assenza di una corretta verbalizzazione o registrazione, le prove documentali risultano inutilizzabili. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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