Il Comune contestava a un conducente la violazione del Codice della Strada per aver svolto un servizio di noleggio con conducente tramite l'applicazione Uber senza preventivo contratto scritto e senza partire dalla rimessa autorizzata. Il Tribunale confermava la sanzione ritenendo applicabile la restrittiva riforma del duemilaotto. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece accolto il ricorso del conducente, stabilendo che nel maggio duemilasedici l'efficacia delle nuove restrizioni era sospesa. Di conseguenza, si applicava la disciplina previgente della Legge numero ventuno del millenovecentonovantadue, che non imponeva il rientro obbligatorio in rimessa dopo ogni singola corsa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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