Una società di trasporti si è opposta al pagamento di alcune fatture emesse da un vettore per servizi di noleggio con conducente di autobus, eccependo l'avvenuta prescrizione annuale del credito. I giudici di merito avevano qualificato il rapporto come locazione di cosa mobile, escludendo la prescrizione breve. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che il noleggio con conducente rientra a tutti gli effetti nel contratto di trasporto. Di conseguenza, si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall'articolo 2951 del codice civile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per verificare l'eventuale rinuncia alla prescrizione secondo buona fede.
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