La Polizia Municipale sanzionava un autista e una società turistica, contestando un presunto noleggio con conducente abusivo con relativo fermo del mezzo durante un tour turistico. I ricorrenti impugnavano il verbale, spiegando che l'autista era un dipendente dell'agenzia di viaggi regolarmente autorizzata a organizzare visite guidate con propri mezzi. Il Tribunale respingeva l'appello con formule generiche, ignorando le tesi difensive sulla normativa turistica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'autista e dell'agenzia, stabilendo la nullità della sentenza per motivazione apparente. I giudici di secondo grado hanno omesso di spiegare perché l'attività turistica configurasse un noleggio non autorizzato. La Suprema Corte ha annullato la decisione e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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