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Art. 843 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 843 Codice Civile

Accesso al fondo altrui: nessun danno se manca l’accordo
Due comproprietari citano in giudizio il vicino per ottenere il risarcimento dei danni da ritardo. I ricorrenti lamentano il rifiuto iniziale del vicino di consentire l'accesso al fondo altrui per montare i ponteggi necessari a una sopraelevazione. La Corte d'Appello rigetta la richiesta risarcitoria. I giudici rilevano che i lavori non avevano carattere d'urgenza e che i richiedenti non avevano provato l'assenza di soluzioni tecniche alternative, né offerto alcun indennizzo preventivo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il vicino che rifiuta il passaggio non commette illecito se chi esegue i lavori agisce senza preventivo accordo e senza dimostrare una reale e insuperabile necessità.
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Accesso a proprietà privata per lavori condominiali: ricorso inammissibile
Un Condominio ha chiesto l'accesso a un giardino di proprietà privata, parte di un appartamento, per eseguire lavori di restauro conservativo decisi in assemblea. Le Proprietarie dell'Appartamento si sono opposte e hanno chiesto risarcimenti per presunti danni. La Corte d'Appello aveva confermato il diritto del Condominio all'accesso, respingendo le richieste di risarcimento di entrambe le parti. Le Proprietarie hanno presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non rispettassero i requisiti formali, configurando un tentativo di rivalutare il merito dei fatti, precluso in Cassazione. Questo caso sottolinea l'importanza del corretto "Accesso a proprietà privata per lavori condominiali" e il rispetto delle procedure legali.
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Conflitto di interessi del difensore: ricorso nullo tra vicini
La proprietaria di un immobile agisce in giudizio contro due vicine di casa per ottenere l'accesso ai loro fondi e il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua. I giudici di merito accertano le infiltrazioni e condannano entrambe le vicine a risarcire il danno, ripartendo le colpe tra la grondaia di una e i fusti d'acqua dell'altra. Le due vicine soccombenti propongono ricorso per Cassazione affidandosi allo stesso avvocato con un unico atto difensivo. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per la sussistenza di un conflitto di interessi del difensore, il quale non può rappresentare soggetti portatori di responsabilità contrapposte. Di conseguenza, i giudici dichiarano inefficace anche il ricorso incidentale tardivo della proprietaria danneggiata.
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Omessa pronuncia sulle spese: la Cassazione decide
Un'attività di ristorazione ha citato in giudizio il comune e le imprese costruttrici per i danni subiti a causa di un cantiere durato 14 anni. Dopo due sentenze sfavorevoli, la Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi al risarcimento ma ha accolto quello sull'omessa pronuncia riguardo le spese legali, decidendo di compensarle integralmente per tutti i gradi di giudizio a causa della particolarità della vicenda.
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