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Art. 843 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 843 Codice Civile

Riassunzione del processo: la Cassazione salva la vecchia causa
Un'azienda avvia un giudizio nel 2005 per far accertare una servitù di passaggio su un terreno confinante. Durante l'appello, il proprietario del terreno muore e il processo viene interrotto. L'azienda effettua la riassunzione del processo dopo quattro mesi. La Corte d'Appello dichiara l'estinzione del giudizio applicando il nuovo termine ridotto di tre mesi introdotto nel 2009. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda: poiché la causa era iniziata nel 2005, si applica la vecchia disciplina che prevedeva un termine di sei mesi. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello per l'esame del merito.
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Danno non patrimoniale: risarciti i muri ma non i disagi morali
Una società edile esegue lavori di ristrutturazione accedendo al fondo dei vicini, danneggiando un muro comune e riducendo lo spessore delle pareti. I proprietari confinanti chiedono il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, compreso il danno non patrimoniale per la lesione della privacy e della proprietà. La Corte d'Appello esclude il danno non patrimoniale. La Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che la lesione della proprietà o della privacy immobiliare non genera automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile, a meno che non vi sia una grave lesione di diritti inviolabili della persona che superi la normale tollerabilità. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei proprietari limitatamente all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese stragiudiziali sostenute prima della causa, rinviando alla Corte d'Appello per questa specifica decisione.
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Opponibilità servitù non trascritta: vince il nuovo proprietario
Un Proprietario realizza una terrazza al posto di una tettoia, ma il Condominio lo cita in giudizio. Il Condominio sostiene che i lavori violano un divieto di costruire contenuto nel primo atto di vendita dell'immobile del 1955. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sull'opponibilità servitù non trascritta. Un limite alla proprietà, per essere valido nei confronti dei successivi acquirenti, deve essere una vera e propria servitù trascritta nei registri immobiliari. Se la servitù non è trascritta, non basta una generica clausola nel nuovo contratto di acquisto per renderla vincolante. La Corte ha quindi annullato la precedente condanna, dando ragione al Proprietario e rinviando la causa per un nuovo esame.
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