Una società di capitali ha impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo di aver cessato l'attività commerciale nel 2009, molto prima della formale cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre esclusivamente dalla data ufficiale di cancellazione dal registro delle imprese. L'effettiva cessazione anticipata dell'attività non ha alcun rilievo a favore della società. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato la validità del credito di circa due milioni di euro vantato da una società creditrice estera, basato su un lodo arbitrale straniero reso esecutivo in Italia, quale prova evidente dello stato di insolvenza della debitrice.
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