La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22828/2024, ha ribadito il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio. In un complesso caso relativo a un appalto pubblico, la curatela fallimentare di una società di servizi ha tentato di introdurre una nuova domanda di arricchimento senza causa nella fase di rinvio. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che nel giudizio di rinvio le parti non possono formulare conclusioni diverse o domande nuove rispetto a quelle del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, a causa delle preclusioni derivanti dal giudicato interno.
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