Una società in fallimento ha promosso un arbitrato contro un Comune per il pagamento di servizi di pulizia. Gli arbitri hanno inviato un atto determinante alla PEC dell'ente locale estratta dall'indice IPA, invece che dal registro Reginde. Il Comune non si è difeso e ha perso la causa. La Corte d'Appello ha annullato il lodo poichè la Notifica PEC alla Pubblica Amministrazione su indirizzo IPA era illegittima all'epoca dei fatti, violando il principio del contraddittorio. Tuttavia, la Corte ha trattenuto la causa e condannato il Comune al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato che l'errore di notifica invalida la decisione arbitrale, ma impone al giudice d'appello di ridecidere direttamente il merito della controversia.
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