Una società utilizzatrice ha sospeso il pagamento dei canoni di un contratto di leasing immobiliare contestando la presenza di interessi usurari nel leasing, in particolare legati al tasso moratorio. La banca ha avviato una procedura arbitrale ottenendo la risoluzione del contratto e l'ordine di restituzione dell'immobile. Il collegio arbitrale e la Corte d'Appello hanno stabilito che l'eventuale usurarietà della sola clausola sugli interessi moratori azzera tali interessi, ma non rende gratuito l'intero contratto né giustifica il mancato pagamento dei canoni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando che il modesto importo di mora contestato non legittima la sospensione dei pagamenti principali. La società è stata condannata al pagamento delle spese.
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