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Art. 828 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 828 Codice di Procedura Civile

Tariffe Retroattive e Intangibilità del Giudicato
Una clinica privata convenzionata chiedeva un adeguamento tariffario per l'assistenza erogata tra il 1989 e il 1992. Un lodo arbitrale del 1992 aveva liquidato gli importi in via definitiva. Nel 1993, un decreto regionale retroattivo riconosceva tariffe più favorevoli. La clinica avviava un secondo arbitrato per ottenere i maggiori importi, ma la Pubblica Amministrazione eccepiva la preclusione del precedente lodo ormai irrevocabile. La Corte di Cassazione respinge le richieste della struttura sanitaria, confermando l'intangibilità del giudicato. Il decreto amministrativo sopravvenuto non travolge la decisione arbitrale definitiva, poiché la clinica avrebbe dovuto impugnare a suo tempo il primo lodo entro i termini di legge. La società ricorrente perde la causa e viene condannata a rifondere oltre quattordicimila euro di spese processuali.
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Notifica personale e impugnazione del lodo arbitrale
Una società ha notificato direttamente a due soci venditori un lodo arbitrale in forma esecutiva insieme all'atto di precetto. Uno dei soci ha impugnato la decisione arbitrale oltre il termine di novanta giorni. Il ricorrente sosteneva che la notifica personale fosse inefficace per far decorrere il termine breve di impugnazione, ritenendo necessaria la notifica al difensore domiciliatario nominato nella procedura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha confermato la tardività dell'impugnazione del lodo arbitrale. La legge consente di notificare la decisione arbitrale sia alla parte di persona sia al suo legale. Anche la consegna del lodo munito di formula esecutiva avvia regolarmente il termine per l'impugnazione.
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Autosufficienza del ricorso in cassazione: ricorso inammissibile
Una società sottoposta a procedura concorsuale ha impugnato tardivamente un lodo arbitrale notificatole dai convenuti. La Corte d'Appello ha riscontrato la tardività dell'azione, evidenziando come la notifica fosse pervenuta regolarmente alla parte sostanziale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo l'esistenza di una posizione autonoma dell'organo concorsuale e denunciando violazioni procedurali. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione applicando il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, poiché la parte non ha indicato né provato adeguatamente gli elementi del fatto processuale contestato. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese giudiziarie, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Esecutorietà del lodo arbitrale: perché la Cassazione dice no
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un'impresa contro la decisione della Corte d'Appello che aveva negato l'esecutorietà del lodo arbitrale. I giudici hanno chiarito che il provvedimento emesso in sede di reclamo non ha carattere definitivo e decisorio. La parte interessata può infatti avviare un giudizio ordinario per far accertare i requisiti di esecutività della decisione arbitrale o depositare nuovamente il lodo corretto. Di conseguenza, non è ammesso il ricorso straordinario in Cassazione.
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