Una società sottoposta a procedura concorsuale ha impugnato tardivamente un lodo arbitrale notificatole dai convenuti. La Corte d'Appello ha riscontrato la tardività dell'azione, evidenziando come la notifica fosse pervenuta regolarmente alla parte sostanziale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo l'esistenza di una posizione autonoma dell'organo concorsuale e denunciando violazioni procedurali. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione applicando il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, poiché la parte non ha indicato né provato adeguatamente gli elementi del fatto processuale contestato. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese giudiziarie, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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