La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione di un lodo arbitrale relativo a lavori pubblici poiché presentata oltre il termine di 180 giorni. La ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi il termine annuale previsto dal codice di procedura civile, in virtù di una specifica clausola contrattuale. La Suprema Corte ha invece stabilito che le norme sui termini di impugnazione del lodo arbitrale hanno natura processuale e di ordine pubblico, risultando pertanto inderogabili dalla volontà negoziale delle parti.
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