Una società contesta un avviso di liquidazione per l'imposta di registro su lodo arbitrale, sostenendo che la tassa non sia dovuta a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo stesso. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno respinto il ricorso. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, non decide nel merito la questione sull'imposta di registro su lodo, ma rinvia la causa a nuovo ruolo per sanare un vizio procedurale legato al decesso del difensore e di una delle parti, garantendo così il diritto di difesa.
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