Un lavoratore, licenziato per motivo soggettivo, ha attivato un arbitrato irrituale che ha convertito il licenziamento in una sanzione pecuniaria. Di fronte all'inadempimento della società, il Tribunale ha ordinato l'esecuzione del lodo. La società ha impugnato la decisione in Corte d'Appello, ma la Cassazione ha dichiarato tale appello inammissibile. La Suprema Corte ha stabilito che le sentenze su lodi da arbitrato irrituale in materia di lavoro privato si impugnano esclusivamente con ricorso diretto in Cassazione, rendendo definitiva la decisione del Tribunale.
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