Il Comune ha richiesto a una Società di Radiodiffusione il pagamento del Canone occupazione spazi pubblici per l'anno 2013, a causa della presenza di tralicci e ripetitori su un'area ritenuta pubblica. La Società ha contestato la richiesta, dimostrando di non essere proprietaria degli impianti, ma di utilizzarli in affitto da una Società Terza che li aveva installati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che il Canone occupazione spazi pubblici è dovuto solo da chi esegue materialmente l'occupazione e installa le strutture, acquisendo la veste di concessionario. Chi si limita a utilizzare impianti altrui non è tenuto al pagamento. Il Comune perde la causa e deve pagare le spese legali.
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