Una società di gestione turistica ha richiesto il rimborso imposta di registro versata per una concessione demaniale interrotta anticipatamente. L'amministrazione finanziaria aveva negato la restituzione sostenendo che la norma di equiparazione tra concessioni e locazioni, introdotta nel 2012, non fosse applicabile a un contratto registrato nel 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il diritto al rimborso deriva da principi generali e costituzionali preesistenti. Poiché la risoluzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge, il rimborso è dovuto per il periodo di mancata fruizione del bene pubblico.
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