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Art. 823 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 823 Codice Civile

Distanze tra costruzioni: l’improcedibilità del ricorso ferma la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato da due Proprietari contro una sentenza che li condannava ad arretrare opere edificate troppo vicine al confine. I ricorrenti non avevano depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, violando una norma fondamentale del codice di procedura civile. Questa omissione ha reso il ricorso inammissibile, impedendo l'esame nel merito della questione sulle distanze tra costruzioni. I Proprietari ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese legali e un ulteriore contributo unificato.
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Revoca Aggiudicazione vs. Limiti Giurisdizione Amministrativa: La Cassazione
L'Azienda Ricorrente aveva ottenuto l'aggiudicazione di uno spazio commerciale in sub-concessione presso La Società Aeroportuale. Quest'ultima ha poi revocato l'aggiudicazione e ordinato lo sgombero, sostenendo la mancata presentazione di una garanzia fideiussoria. L'Azienda Ricorrente ha impugnato la revoca e lo sgombero, lamentando l'impossibilità di ottenere la garanzia durante l'emergenza COVID-19 e contestando la giurisdizione. I giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sui Limiti giurisdizione amministrativa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il suo controllo sui giudici speciali si limita ai vizi che riguardano i confini del potere giurisdizionale, non a errori interni di interpretazione della legge, a meno che non si tratti di un radicale stravolgimento delle norme processuali che comporti un diniego di giustizia.
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Couso delle condotte idriche tra rete potabile ed energia
Il gestore del servizio idrico integrato impugnava i decreti con cui la Regione aveva rinnovato a una società terza la concessione per la produzione di energia idroelettrica mediante l'uso delle condotte dell'acquedotto. L'ente pubblico aveva inoltre disposto l'efficacia prolungata degli accordi economici tra le due società fino all'individuazione del nuovo affidatario. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche prima e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite poi hanno rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il couso delle condotte idriche è pienamente legittimo anche a valle delle opere di presa, poiché l'ordinamento favorisce l'impiego plurimo e coordinato delle reti per produrre energia rinnovabile senza intaccare la fornitura di acqua potabile. Il gestore pubblico è stato condannato al rimborso delle spese processuali.
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