Un proprietario acquista un appartamento in un condominio e rivendica la comproprietà del cortile circostante. Tuttavia, l'originario unico costruttore, nel primissimo atto di vendita del 1966 che ha dato origine al condominio, si era espressamente riservato la proprietà esclusiva dell'area esterna. Gli eredi del costruttore hanno poi venduto tale cortile a un terzo. Il proprietario dell'appartamento agisce in giudizio sostenendo la natura condominiale o pertinenziale dell'area. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: la riserva di proprietà della corte condominiale effettuata nel primo rogito impedisce la nascita della comunione sul bene. I successivi acquirenti non possono acquistare diritti che il loro venditore non possedeva più. La decisione conferma che l'area resta di proprietà esclusiva del terzo acquirente, condannando il soccombente al pagamento delle spese legali.
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