Un lavoratore con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata, ma l'Ente Previdenziale ha applicato lo 'slittamento' di 12 mesi per l'erogazione. Il lavoratore si è opposto, ritenendo che tale rinvio non dovesse applicarsi alla sua categoria protetta. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale. Ha stabilito che il meccanismo delle 'finestre mobili', introdotto per contenere la spesa pubblica, ha portata generale. Si applica quindi a tutte le pensioni di vecchiaia, inclusa la pensione di vecchiaia anticipata invalidi, poiché questa è una semplice anticipazione della pensione ordinaria e non un trattamento di invalidità a sé stante. L'Ente Previdenziale vince la causa.
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