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Art. 806 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 806 Codice di Procedura Civile

Responsabilità degli amministratori: tra arbitro e tribunale
Un socio ha citato in giudizio gli ex amministratori di una società per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una gestione irregolare volta a estrometterlo dall'azienda. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, ritenendo che per l'interruzione del rapporto di lavoro dovesse rispondere solo la società (principio di immedesimazione organica) e che per le altre questioni fosse competente un arbitro privato, in forza di una clausola compromissoria inserita nello statuto. Il socio ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la particolare importanza delle questioni sollevate in merito alla responsabilità degli amministratori e all'efficacia temporale delle clausole arbitrali, ha rinviato la causa in pubblica udienza per una decisione di rilievo nomofilattico.
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Clausola compromissoria: quando è valida?
Una società cooperativa ha citato in giudizio il suo ex presidente per la presunta appropriazione di una somma di denaro ricevuta da un ente pubblico. L'ex presidente ha eccepito la competenza del tribunale, sostenendo che la controversia dovesse essere decisa da arbitri in base a una clausola compromissoria presente nello statuto. La Corte di Cassazione ha confermato la competenza arbitrale, stabilendo che l'azione di responsabilità contro un amministratore riguarda diritti disponibili, anche se i fondi in questione sono di origine pubblica. La natura risarcitoria della pretesa e il fatto che il credito fosse stato ceduto in precedenza dimostrano la sua disponibilità, rendendo valida ed efficace la clausola compromissoria.
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Termini a ritroso: come calcolarli nel PCT
Una società agricola, convenuta in giudizio per morosità in un contratto di affitto, si è vista dichiarare tardiva la propria costituzione. La Corte di Cassazione ha confermato che i termini a ritroso, se scadono in un giorno festivo come la domenica, devono essere anticipati al giorno lavorativo precedente (venerdì), anche nell'ambito del processo telematico. Tale tardività ha reso inammissibili tutte le eccezioni difensive della società, inclusa quella sulla competenza arbitrale e le prove di pagamento.
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