Un amministratore societario ha citato in giudizio l'azienda chiedendo l'accertamento di un parallelo rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità del licenziamento. L'azienda ha eccepito l'incompetenza del giudice del lavoro, invocando la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che devolveva le liti ad arbitri. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la clausola compromissoria dello statuto non si applica alle controversie relative a un autonomo e parallelo rapporto di lavoro subordinato, per il quale il ruolo di amministratore rappresenta solo un antecedente storico. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, ordinando la riassunzione della causa.
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