Una madre e il figlio secondogenito citavano in giudizio l'altro figlio per contestare l'asse ereditario paterno e chiedere la revocazione della donazione per ingratitudine di un immobile. La donna accusava il figlio beneficiario di comportamenti ostili, denunce infondate e pignoramenti illegittimi. I giudici di merito respingevano la domanda, ravvisando una situazione di conflitto reciproco priva dei caratteri dell'ingiuria grave. Dopo un primo rigetto in Cassazione dovuto a un equivoco processuale, la Suprema Corte ammetteva la revocazione del proprio provvedimento per svista materiale. Tuttavia, nel riesaminare i motivi, confermava il rigetto definitivo della richiesta: il deterioramento duraturo dei rapporti familiari non equivale all'ingiuria ripugnante richiesta dalla legge per revocare una donazione. La donante perdeva la causa con condanna alle spese legali.
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