Un marito ha donato immobili alla moglie. Successivamente, ha chiesto la revocazione della donazione per ingratitudine, sostenendo che la moglie avesse una relazione extraconiugale, configurando "ingiuria grave". I giudici di merito hanno rigettato la sua domanda. L'uomo ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata ammissione di prove decisive e un'errata valutazione del termine per l'azione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non era stata dimostrata l'ingiuria grave e che le richieste istruttorie erano esplorative o non decisive. La revocazione della donazione per ingratitudine richiede una prova concreta e non meramente esplorativa dell'offesa grave.
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