Una contribuente ha dichiarato un prezzo di acquisto immobiliare inferiore al reale (prezzo simulato) per ridurre l'imposta di registro, tentando poi di usare il prezzo effettivo per abbattere la plusvalenza tassabile al momento della vendita. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che non si possono trarre vantaggi fiscali da una precedente condotta elusiva e illecita. Il principio antielusivo generale impedisce di opporre al Fisco l'accordo reale (dissimulato) per ottenere un secondo, indebito, risparmio d'imposta.
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