Un ingegnere dipendente pubblico chiedeva il trasferimento presso un altro Comune per coprire un posto vacante. L'ente rifiutava la domanda e assumeva un altro professionista a tempo determinato, attribuendogli un'indennità di posizione. I giudici di merito accertavano l'illegittimità del comportamento del Comune, ma escludevano dal risarcimento l'indennità di posizione, ritenendo necessario l'effettivo svolgimento dell'attività. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'indennità di posizione, essendo legata alla titolarità dell'ufficio e non al raggiungimento di obiettivi, deve essere inclusa nella valutazione del danno per perdita di chance. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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