Nel corso di un giudizio di divisione ereditaria tra fratelli, il Tribunale decideva con una prima sentenza sulle quote e sulla donazione di un terreno, rimandando la concreta attribuzione dei beni a una fase successiva. Una delle parti formulava riserva di appello contro questa prima decisione. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione, ritenendo la prima sentenza definitiva a causa della dicitura formale utilizzata dal giudice. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della coerede, stabilendo che nel giudizio di divisione ereditaria tutte le sentenze emesse prima dell'effettiva attribuzione dei lotti sono per loro natura non definitive. Di conseguenza, la riserva di appello è pienamente valida e la causa deve essere nuovamente esaminata.
Continua »