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Art. 79 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Sede estera e lite in Italia: c’è difetto di giurisdizione
Un socio di minoranza ha convenuto in giudizio la società e gli altri soci dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendo l'esclusione degli altri membri, l'annullamento della nomina dell'amministratore, lo scioglimento societario e il risarcimento danni. L'attore ha sostenuto che l'ente fosse fittiziamente registrato a San Marino pur operando solo in Italia. La società e l'amministratore hanno eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale italiano, invocando la clausola dello statuto che devolve le controversie ai giudici sammarinesi. Il socio ha quindi promosso regolamento preventivo dinanzi alla Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno confermato il pieno difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo valida la clausola statutaria di deroga ed escludendo la prova dell'esterovestizione.
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