Un individuo ha cercato di far riconoscere la sua qualità di socio in un'azienda agricola e l'acquisto quote sociali del 59,59%, basandosi su versamenti e contratti preliminari. Ha anche chiesto il trasferimento delle quote tramite l'articolo 2932 del codice civile. I giudici di merito hanno respinto le sue richieste, affermando che i versamenti non erano conferimenti sociali e che i contratti preliminari erano stati superati da un accordo successivo che gli attribuiva solo l'usufrutto di una quota, non la proprietà. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, ribadendo che l'usufruttuario non è un socio e che non vi era prova dell'effettivo acquisto quote sociali. Il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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