Una banca creditrice ha pignorato la quota del cinquanta per cento di un immobile e ha avviato la divisione endoesecutiva. Il debitore comproprietario ha chiesto la sospensione della vendita per omessa notifica dei provvedimenti del giudice. Il tribunale ha respinto l'istanza. Successivamente, il collegio ha dichiarato improcedibile il reclamo del debitore perché quest'ultimo non ha notificato l'atto alla banca creditrice procedente. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione per violazione delle regole sull'integrazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'ordinanza collegiale che decide sul reclamo cautelare non è definitiva né decisoria. Le parti possono ancora iniziare il giudizio ordinario di opposizione. Il debitore ha perso il ricorso ed è stato condannato al raddoppio del contributo unificato.
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