Il caso nasce dall'impugnazione di tre atti di liberalità con cui alcuni comproprietari avevano regalato le proprie quote di immobili senza il consenso di tutti i contitolari. La ricorrente chiedeva la nullità di tali atti, sostenendo che la donazione di quota indivisa fosse sempre vietata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. I giudici hanno chiarito che, mentre la donazione di quote di una massa ereditaria indivisa è nulla, nella comunione ordinaria è invece possibile donare la propria singola quota (la cosiddetta "quotina") se questa deriva da un titolo autonomo. Poiché la ricorrente non ha descritto chiaramente la provenienza dei beni e la natura della comunione, la Corte non ha potuto accogliere la domanda, confermando la condanna alle spese.
Continua »