Il caso riguarda una donazione immobiliare da una nipote a uno zio. La nipote, dopo la nascita di un figlio, ha tentato di revocarla. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che si trattava di una donazione remuneratoria, fatta come riconoscenza per la rinuncia dello zio a un'azione di riduzione ereditaria. Tale tipo di donazione, ai sensi dell'art. 805 c.c., non è soggetta a revoca per sopravvenienza di figli.
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