Nello scioglimento di una comunione ereditaria tra fratelli, sorge una controversia su due elargizioni in denaro effettuate in vita dal padre a favore di un figlio per l'acquisto di una casa in vista del matrimonio e di un'auto. La Corte d'Appello qualifica l'elargizione per la casa come donazione obnuziale e l'altra come donazione ordinaria, applicando il principio nominalistico senza rivalutazione. La Cassazione accoglie il ricorso dei coeredi rilevando che, in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam (a pena di nullità), tali elargizioni non possono essere qualificate come donazioni dirette o obnuziali. La Suprema Corte cassa la sentenza con rinvio, imponendo di riconsiderare la natura delle elargizioni e le modalità di ricostruzione del patrimonio ereditario.
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