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Art. 751 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 751 Codice Civile

Azione di riduzione: difese e onere della prova
In una causa di successione, una vedova agisce con un'azione di riduzione per tutelare la propria quota di legittima, lesa da presunte donazioni dissimulate dal defunto marito. La Corte di Cassazione chiarisce importanti principi procedurali: le argomentazioni del convenuto volte a ricostruire l'asse ereditario costituiscono mere difese e non eccezioni soggette a preclusioni. Inoltre, un giudice non può trasformare d'ufficio un'azione personale di restituzione, basata su un contratto di comodato, in un'azione reale di rivendicazione, che impone un onere probatorio molto più gravoso (la c.d. probatio diabolica).
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Divisione ereditaria parziale: si può fare?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9869/2025, ha stabilito che la divisione ereditaria parziale è pienamente legittima. Anche se gli eredi hanno già diviso una parte dei beni (in questo caso, gli immobili), possono successivamente procedere alla divisione dei beni rimanenti, come le somme di denaro. La Corte ha chiarito che l'omissione di beni non rende nulla la divisione, ma consente di procedere con un 'supplemento di divisione' ai sensi dell'art. 762 c.c., indipendentemente dal fatto che l'esistenza di tali beni fosse nota o meno al momento del primo accordo.
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