Un debitore ha fornito alla figlia il denaro necessario per acquistare un immobile. I creditori hanno esercitato l'azione revocatoria donazione indiretta per far dichiarare l'atto inefficace nei propri confronti, in quanto lesivo delle garanzie del credito. La debitrice ha sostenuto che il versamento servisse a saldare un debito pregresso verso la figlia e che i creditori non avevano contestato tempestivamente tale circostanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della debitrice. I giudici hanno chiarito che il principio di non contestazione si applica solo ai fatti noti e non a vicende private e interne alla famiglia. Inoltre, il pagamento di un immobile intestato al figlio costituisce una donazione indiretta della casa e non un semplice adempimento di debito, rendendo l'atto pienamente revocabile.
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