Il Conduttore di un immobile commerciale, che aveva stipulato tre contratti di locazione pro quota con tre comproprietari, ha contestato la vendita della quota di un terzo dell'immobile a due società terze. Il Conduttore lamentava la violazione del proprio diritto di prelazione, ritenendo che le condizioni di vendita fossero più favorevoli di quelle a lui offerte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto di prelazione non spetta al conduttore se l'alienazione riguarda solo una quota ideale del bene locato. La Suprema Corte ha chiarito che estendere la prelazione alle quote creerebbe una comunione forzata tra locatore e conduttore, ostacolando la gestione del bene e violando il principio di tassatività delle limitazioni alla proprietà privata.
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