Un cittadino straniero, condannato in Austria a due pene detentive, subiva un procedimento in Italia per il trasferimento dell'esecuzione della sanzione penale. La Corte di Appello ne disponeva il trasferimento. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, le autorità straniere concedevano la liberazione condizionale al reo e ritiravano la richiesta formale. Di conseguenza, veniva meno il presupposto per il riconoscimento sentenze penali straniere. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La scarcerazione nello Stato estero impedisce qualunque ulteriore adempimento esecutivo in Italia, determinando l'esito favorevole per il condannato e la chiusura della procedura.
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