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Art. 731 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 731 Codice di Procedura Penale

Esecuzione pena estera: no alla prescrizione albanese
La Corte di Cassazione ha stabilito che il diniego all'esecuzione di una pena italiana da parte di un'autorità giudiziaria straniera non comporta l'estinzione della stessa in Italia. Un condannato aveva richiesto di applicare la prescrizione secondo la legge albanese, che aveva rifiutato di dar corso alla sentenza. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di un effettivo trasferimento del condannato, l'unica normativa applicabile per la prescrizione è quella italiana, che si basa sulla pena inflitta e non su quella residua. La decisione sull'esecuzione della pena estera resta quindi disciplinata dalle leggi nazionali.
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Continuazione sentenza straniera: No dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8087/2024, ha stabilito che non è possibile applicare l'istituto della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato oggetto di una sentenza penale straniera, anche se quest'ultima è stata riconosciuta ai fini dell'esecuzione in Italia. La Corte ha chiarito che le finalità del riconoscimento di una sentenza straniera sono tassativamente elencate dall'art. 12 del codice penale e tra queste non figura la continuazione. Applicarla, inoltre, comporterebbe un'indebita rivalutazione nel merito della decisione del giudice straniero, vietata dalla legge.
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