La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34328/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo del ricorso, basato sulla presunta mancanza di motivazione, non rientra tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p. per l'impugnazione di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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