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Art. 725 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 725 Codice Civile

Scioglimento della comunione ereditaria: stime e conguagli
Alcuni fratelli coeredi hanno avviato una complessa controversia familiare per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sui patrimoni dei genitori defunti. La controversia riguardava la stima dei beni, l'inclusione di un terreno espropriato, la rinuncia a una dispensa da collazione e il calcolo dei conguagli in denaro. I giudici di merito avevano stabilito quote e conguagli basandosi su calcoli viziati e stime non aggiornate, respingendo l'appello con motivazioni contraddittorie. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale degli eredi lesi, sancendo che la valutazione dei beni da dividere deve avvenire ai valori di mercato attuali e che l'eccedenza delle donazioni impone precisi obblighi di rimborso monetario. La Suprema Corte ha così annullato la decisione impugnata, rinviando il giudizio per un corretto ricalcolo.
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Divisione ereditaria: no a favoritismi per chi gestisce i beni
Una complessa vicenda familiare iniziata nel 1987 giunge in Cassazione per la divisione ereditaria dei beni di un padre e di un figlio. Il Ricorrente, coerede e amministratore di una società agricola che gestiva i terreni di famiglia, pretendeva l'assegnazione preferenziale di quasi tutti i terreni e un prelevamento di beni in natura per compensare una vecchia donazione ricevuta da un altro fratello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ruolo di socio o amministratore in una società estranea all'eredità non attribuisce alcun diritto di preferenza sui beni. Inoltre, la parità tra i coeredi può essere garantita anche senza prelevamenti in natura, utilizzando conguagli in denaro calcolati dal consulente tecnico. Il Ricorrente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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