Una complessa vicenda familiare riguarda la divisione ereditaria dei beni di un defunto, tra cui spiccano le quote di una società agricola poi liquidata e una villa storica. Gli eredi di un terzo acquirente contestano l'inclusione dei beni societari nell'asse ereditario, ma il loro ricorso è dichiarato inammissibile poiché la questione era già stata decisa in modo definitivo con una precedente pronuncia passata in giudicato. La Corte di Cassazione rigetta anche i ricorsi incidentali dei familiari: conferma che la stima dei beni immobili non divisibili deve essere aggiornata al valore economico reale al momento della decisione (debito di valore) e dichiara inammissibile il ricorso tardivo della seconda moglie. Di conseguenza, la divisione decisa nei gradi precedenti resta confermata e le spese del giudizio di legittimità vengono interamente compensate tra le parti.
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