Un cittadino straniero, ricercato dal Montenegro per associazione a delinquere, chiedeva la cancellazione di ogni restrizione applicata in Italia. La difesa sosteneva la perdita di efficacia della misura cautelare per estradizione perché le autorità estere avevano inviato un ordine di cattura privo della descrizione dettagliata dei fatti, integrata solo mesi dopo dall'atto di accusa della procura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la piena validità della misura. I giudici hanno chiarito che occorre distinguere il mandato di cattura, quale titolo che toglie la libertà, dalla relazione sui fatti che descrive la condotta criminosa. Se il mandato estero esiste ed è efficace, la descrizione delle accuse può pervenire anche mediante un atto successivo, purché riferito alla medesima vicenda e senza lesione dei diritti della difesa.
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