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Art. 718 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 718 Codice Penale

Reato di gioco d’azzardo: quando il videopoker non è solo un gioco
Un gestore di un circolo è stato condannato per il **reato di gioco d'azzardo** per aver installato apparecchi videopoker che permettevano vincite in denaro. La difesa ha contestato l'assenza del fine di lucro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il ritrovamento di denaro negli apparecchi dimostra il fine di lucro. Il gioco d'azzardo si configura quando la fortuna prevale sull'abilità e c'è un intento di guadagno. L'imputato deve pagare le spese processuali e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Sostituzione pena detentiva: condanna annullata per prescrizione
Il titolare di una sala giochi, condannato per raccolta illecita di scommesse, ha fatto ricorso in Cassazione. I giudici hanno rilevato un errore nella decisione di negargli la sostituzione della pena detentiva. La Corte ha stabilito che non si può negare una pena alternativa basandosi esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato, ma occorre una valutazione più ampia. Tuttavia, prima che si potesse celebrare un nuovo processo su questo punto, il reato è caduto in prescrizione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna in via definitiva, estinguendo il reato.
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Gioco d’azzardo: colto in flagrante, la Cassazione non perdona
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per partecipazione a gioco d'azzardo. L'imputato era stato colto in flagrante dagli inquirenti mentre giocava con denaro contante. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre stabilito che la multa di 500 euro inflitta dal giudice di merito era adeguata e frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale, basato su una motivazione logica e coerente. L'esito finale è la condanna definitiva dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
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Aggravante gioco d’azzardo: conta il totale sul tavolo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un soggetto coinvolto in attività di scommesse clandestine, focalizzandosi sulla corretta applicazione della aggravante gioco d'azzardo prevista dall'articolo 719 del codice penale. Il ricorrente contestava la rilevanza economica delle somme rinvenute, sostenendo che la sua quota individuale non fosse tale da giustificare l'aggravamento della pena. I giudici hanno invece stabilito che, per determinare la rilevanza delle poste, occorre considerare la somma complessiva impegnata da tutti i giocatori presenti al tavolo, che nel caso specifico ammontava a oltre seimila euro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché riproponeva questioni di fatto già risolte nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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