Un uomo, condannato per ricettazione, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento della cosiddetta 'ricettazione di lieve entità', una forma meno grave del reato. La Corte Suprema ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'uso di false generalità per vendere la merce, insieme alla natura del bene, dimostra una gravità tale da escludere in radice l'ipotesi del fatto lieve. La condanna è stata quindi confermata, stabilendo un principio chiaro: l'astuzia e le modalità della vendita contano quanto il valore dell'oggetto.
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