Un marito ha proposto opposizione contro l'atto di precetto notificato dalla moglie per ottenere le somme dovute in forza dell'ordinanza presidenziale di separazione. Il marito sosteneva che l'assegno di mantenimento dovesse decorrere dalla cessazione della convivenza e non dalla domanda giudiziale, negando l'efficacia esecutiva dell'ordinanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'assegno di mantenimento decorre dalla data di presentazione della domanda di separazione. La Corte ha inoltre ribadito che l'ordinanza del Presidente del Tribunale costituisce un valido titolo esecutivo per l'avvio dell'esecuzione forzata.
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