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Art. 708 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 708 Codice di Procedura Civile

Spese legali nel reclamo: la Cassazione chiarisce
In un caso di divorzio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello non può decidere sulle spese legali nel reclamo contro un'ordinanza provvisoria. Tale decisione spetta al tribunale con la sentenza definitiva. L'ordinanza che condannava il marito al pagamento delle spese è stata annullata perché i provvedimenti provvisori sono di natura cautelare e la liquidazione delle spese deve attendere la conclusione del giudizio di primo grado.
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Assegno mantenimento: decorrenza dalla sentenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19625/2023, ha stabilito un principio fondamentale riguardo l'assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione. Il ricorso di un padre, che chiedeva la retroattività della riduzione dell'assegno, è stato respinto. La Corte ha chiarito che l'importo fissato nella sentenza definitiva decorre dalla data della stessa e non ha effetto retroattivo, lasciando validi i provvedimenti provvisori emessi in precedenza.
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Ricorso ex art. 708 c.p.c.: quando è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19375/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza della Corte d'Appello emessa in sede di reclamo. Il caso conferma che il ricorso ex art. 708 c.p.c. avverso provvedimenti provvisori in materia di famiglia non è impugnabile in Cassazione, poiché tali misure mancano del carattere della definitività richiesto dall'art. 111 della Costituzione.
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Spese processuali: la Cassazione sul reclamo provvisorio
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19286/2023, ha stabilito che la Corte d'Appello, nel decidere un reclamo contro un provvedimento provvisorio emesso in una causa di divorzio, non può liquidare le spese processuali di quella fase. Tale decisione spetta al tribunale con la sentenza definitiva che conclude il giudizio. Il ricorso straordinario è stato ritenuto ammissibile solo per impugnare la statuizione illegittima sulle spese, in quanto idonea a formare cosa giudicata.
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