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Art. 708 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 708 Codice di Procedura Civile

Assegno di mantenimento: decorre sempre dalla domanda iniziale
Un marito ha proposto opposizione contro l'atto di precetto notificato dalla moglie per ottenere le somme dovute in forza dell'ordinanza presidenziale di separazione. Il marito sosteneva che l'assegno di mantenimento dovesse decorrere dalla cessazione della convivenza e non dalla domanda giudiziale, negando l'efficacia esecutiva dell'ordinanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'assegno di mantenimento decorre dalla data di presentazione della domanda di separazione. La Corte ha inoltre ribadito che l'ordinanza del Presidente del Tribunale costituisce un valido titolo esecutivo per l'avvio dell'esecuzione forzata.
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Spese straordinarie di mantenimento: precetto senza nuova causa
Il Padre ha proposto ricorso contro La Madre contestando la validità dell'ordinanza di separazione come titolo esecutivo per il recupero delle spese scolastiche e mediche straordinarie anticipate per le figlie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le spese straordinarie di mantenimento (scolastiche e mediche), se caratterizzate da ordinarietà e prevedibilità, integrano l'assegno periodico. Di conseguenza, il genitore che le anticipa può agire direttamente in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota spettante all'altro coniuge, senza dover richiedere un nuovo provvedimento al giudice. Il Padre è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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