Il Padre ha proposto ricorso contro La Madre contestando la validità dell'ordinanza di separazione come titolo esecutivo per il recupero delle spese scolastiche e mediche straordinarie anticipate per le figlie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le spese straordinarie di mantenimento (scolastiche e mediche), se caratterizzate da ordinarietà e prevedibilità, integrano l'assegno periodico. Di conseguenza, il genitore che le anticipa può agire direttamente in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota spettante all'altro coniuge, senza dover richiedere un nuovo provvedimento al giudice. Il Padre è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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