In una causa di separazione iniziata prima della Riforma Cartabia, un padre ha contestato la decisione provvisoria del giudice sulla scuola dei figli. La Corte d'Appello ha dichiarato il suo appello inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo un principio chiaro: per i procedimenti antecedenti al 28 febbraio 2023, il reclamo contro provvedimenti provvisori del giudice istruttore non è ammesso. Tali decisioni, essendo temporanee e modificabili, non possono essere impugnate separatamente ma solo insieme alla sentenza definitiva. Il ricorso del padre è stato quindi respinto.
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