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Art. 707 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 707 Codice Penale

Porto abusivo di armi improprie: stop alla particolare tenuità
Due persone subiscono una condanna penale: la prima per il porto abusivo di armi improprie senza giustificato motivo, la seconda per il possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Entrambi propongono ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o riduzioni di pena. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici stabiliscono che il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità impedisce di dichiarare la particolare tenuità del fatto per chi porta armi improprie. Inoltre, i numerosi precedenti penali per rapina e furto dell'altro imputato escludono qualsiasi beneficio. I condannati devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Le forze dell'ordine avevano sorpreso l'uomo con strumenti da scasso immediatamente utilizzabili, in assenza di qualsiasi spiegazione plausibile e con a carico diversi precedenti per delitti contro il patrimonio. L'Imputato ha contestato la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi però a ripetere le doglianze già respinte dalla Corte di appello. I giudici supremi hanno chiarito che i motivi meramente reiterativi e aspecifici rendono il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. L'Imputato è stato condannato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
L'imputato è stato sorpreso di notte nascosto dietro un veicolo insieme a un complice. Entrambi indossavano guanti protettivi: uno reggeva una torcia elettrica e l'altro un cacciavite, nei pressi di una centralina motore pronta per essere manomessa per rubare l'auto. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove logiche e l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile perché le contestazioni riproducevano tesi già ampiamente smentite e il calcolo temporale invocato non trovava applicazione per i fatti del 2020. L'imputato deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di arnesi da scasso: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per un uomo accusato del possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Le forze dell'ordine hanno fermato il conducente a bordo di un'automobile rubata pochi giorni prima, con una targa contraffatta per occultarne l'origine illecita. All'interno del veicolo i militari hanno rinvenuto strumenti chiaramente destinati allo scasso, per i quali l'uomo ha fornito giustificazioni del tutto vaghe e prive di riscontri concreti. I giudici di merito hanno ritenuto provata la destinazione illecita degli arnesi. L'imputato ha impugnato la decisione davanti ai giudici di legittimità, limitandosi a ripetere argomentazioni già respinte in secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto in abitazione: ricorso respinto con refurtiva a bordo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un individuo per furto in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato contestava l'identificazione visiva eseguita dalle forze dell'ordine e lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Il ritrovamento della refurtiva sull'auto dei fuggitivi, avvenuto subito dopo il colpo, fornisce una prova schiacciante e rende irrilevante ogni questione sulle riprese video. Inoltre, i numerosi precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto impediscono la concessione di sconti di pena. Il ricorrente deve pagare le spese legali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto consumato: il controllo di polizia non salva l’imputato
Un uomo ha sottratto beni ed è stato bloccato dalle forze dell'ordine dopo un breve pedinamento a distanza. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il fatto integrasse soltanto un tentativo e non un furto consumato, chiedendo inoltre l'assorbimento del possesso ingiustificato di arnesi da scasso nel delitto principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'acquisizione di un'autonoma e concreta disponibilità della refurtiva, seppur temporanea, perfeziona il delitto consumato anche in presenza di un monitoraggio esterno della polizia. Inoltre, gli strumenti da scasso non utilizzati non vengono assorbiti nella condanna per sottrazione patrimoniale. La Cassazione ha confermato integralmente la penale responsabilità dell'imputato, condannandolo alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attrezzi a terra e fuga: confermato il possesso di grimaldelli
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Le forze dell'ordine avevano sorpreso l'imputato su pubblica via con numerosi arnesi da scasso, in parte nascosti in uno scooter e in parte già a terra, mentre il complice fuggiva. L'indagato annoverava precedenti specifici per delitti contro il patrimonio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il reato non richiede la contiguità fisica costante con gli oggetti, ma basta la loro disponibilità immediata. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta di particolare tenuità del fatto e negato le attenuanti generiche per assenza di ravvedimento.
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Possesso ingiustificato di arnesi da scasso: scuse vane e condanna
Due soggetti viaggiavano di notte a grande distanza dalla propria residenza. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato una borsa piena di grimaldelli sul sedile posteriore del veicolo. Entrambi gli occupanti avevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio e non hanno saputo spiegare la presenza degli strumenti. I giudici di merito hanno ritenuto entrambi responsabili del reato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati. La Suprema Corte ha ribadito che il possesso ingiustificato di arnesi da scasso scatta anche in concorso tra i passeggeri quando gli strumenti sono a portata di mano e manca una reale giustificazione lecita. I ricorrenti dovranno pagare le spese e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Precedenti penali e giudizio di comparazione delle circostanze
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti da scasso. Il ricorrente contestava la motivazione della corte territoriale sul giudizio di comparazione delle circostanze. I giudici di merito avevano negato la prevalenza delle attenuanti a causa dei precedenti penali specifici e recenti del condannato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di elementi concreti. Il collegio ha confermato che la presenza di precedenti giustifica la valutazione di maggiore pericolosità sociale. L'imputato perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Fatto non si Riesamina
Un Lavoratore è stato condannato per il reato previsto dall'Art. 707 c.p. e ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna. Il Lavoratore ha contestato la sua responsabilità e la mancata applicazione dell'Art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'**inammissibilità ricorso Cassazione**. Ha ribadito che il suo ruolo è di legittimità, non di riesame dei fatti. I motivi del ricorso miravano a una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita. La Corte ha ritenuto non giustificato il possesso di una tronchesina e non applicabile l'Art. 131-bis c.p. per la non grave offesa. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Condanna per Furto aggravato: Cassazione conferma, ricorso inammissibile
Un uomo è stato condannato per Furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. I fatti riguardano il suo fermo mentre fuggiva da un'auto rubata, con gli attrezzi del mestiere a bordo. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato questa condanna. L'uomo ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le sue contestazioni mirassero a una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in Cassazione. La sentenza di appello aveva già spiegato in modo logico e coerente la sua responsabilità. L'uomo dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Violazione di domicilio: ricorso inutile conferma la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione e centoquaranta euro di multa inflitta a un imputato. I giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità per i reati di violazione di domicilio e possesso ingiustificato di strumenti da scasso o chiavi alterate. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti e il calcolo della pena, lamentando la mancata esclusione della recidiva e l'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa si è limitata a riprodurre le medesime doglianze già respinte in appello, senza criticare in modo puntuale le motivazioni del provvedimento impugnato. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Cellulare rubato in auto: scatta il reato di ricettazione
Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo alla guida di un'autovettura, trovando a bordo un telefono cellulare rubato e diversi attrezzi da scasso, tra cui tronchesina, forbici e cacciaviti. L'imputato non ha fornito alcuna giustificazione attendibile sulla provenienza del dispositivo né sul possesso degli arnesi. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di ricettazione e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'uomo ha proposto ricorso per Cassazione contestando la prova della propria consapevolezza circa la provenienza illecita del bene. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'assenza di spiegazioni credibili sull'origine del bene rubato prova la malafede dell'imputato e integra pienamente la responsabilità penale, condannandolo anche alle spese e a una sanzione.
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Esclusione della punibilità: quando i precedenti penali contano
Un individuo è stato condannato per un reato contro il patrimonio. Ha tentato di ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'Art. 131-bis c.p., e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'Appello ha negato entrambi i benefici. La Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. L'esclusione della punibilità è stata negata a causa dei numerosi precedenti penali dell'imputato, che indicavano un'abitualità del comportamento. Anche la mancata concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se ben motivata.
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Possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso: ricorso nullo
Due soggetti sono stati condannati in secondo grado per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di un'istanza di legittimo impedimento presentata prima dell'udienza di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, nelle udienze svolte in forma scritta secondo la normativa emergenziale, la presenza delle parti non è prevista. L'impedimento dell'imputato non ha rilevanza se la difesa non ha richiesto tempestivamente la trattazione orale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Tentata rapina impropria: la violenza post-furto non è tentato furto
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per tentata rapina impropria e un altro reato. L'imputato sosteneva che il suo comportamento dovesse essere qualificato come tentato furto, non tentata rapina impropria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'uso della violenza per assicurarsi la fuga dopo un tentativo di furto, specialmente con l'arrivo di altre persone, configura correttamente il reato di tentata rapina impropria, non un semplice furto tentato. La decisione ha ribadito l'importanza della violenza successiva al furto per la qualificazione del reato.
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Infedeltà patrimoniale: ricorso inammissibile per argomenti ripetitivi
Un imputato, condannato per il reato di Infedeltà patrimoniale (Art. 707 c.p.) per aver sottratto attrezzi di marca dal luogo di lavoro, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte d'Appello aveva già ritenuto le sue giustificazioni (manutenzione o trasporto quotidiano degli attrezzi) non plausibili e prive di riscontro. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché gli argomenti erano ripetitivi e tentavano di rimettere in discussione fatti già accertati. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
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Ricorso inammissibile: La forma prevale sul merito in Cassazione
Un Imputato ha presentato personalmente un ricorso contro una condanna per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché l'Imputato lo ha firmato di persona, invece di farlo firmare da un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione. La legge richiede questa formalità per garantire la corretta rappresentanza legale. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la sua opportunità di impugnare la sentenza ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza sottolinea l'importanza del rispetto delle procedure legali per la validità di un ricorso inammissibile.
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Martelletto Frangivetro: Possesso di Strumenti atti allo Scasso? La Cassazione decide.
Un Lavoratore è stato condannato per il **possesso di strumenti atti allo scasso**, nello specifico un martelletto frangivetro. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la nullità della notifica di un atto e l'applicabilità della norma al martelletto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il vizio di notifica era stato sollevato tardivamente e che il martelletto frangivetro rientra tra gli strumenti atti allo scasso. La condanna precedente è stata confermata, e il Lavoratore è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Particolare tenuità del fatto ed evasione in bicicletta
Un uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari si è allontanato dalla propria abitazione in sella a una bicicletta, portando con sé strumenti da scasso. L'individuo, gravato da precedenti penali, ha presentato ricorso per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di merito hanno respinto la richiesta a causa della gravità della condotta e dei precedenti dell'imputato. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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